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Cassazione legittima diritti convivenza omosessuale

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omosessualiLa Cassazione si è trovata per la prima volta ad affrontare il caso di una coppia gay della provincia di Roma che aveva contratto il matrimonio all’Aja (Paesi Bassi) e chiedeva la trascrizione del matrimonio nel nostro Paese.
La Cassazione, art. 2 della Costituzione alla mano, ricorda che “spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni” omosessuali, “restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità di intervenire a tutela di specifiche situazioni”.
La Suprema Corte, aprendo ai diritti delle coppie gay, mette nero su bianco che è ormai superata la concezione per cui la diversità di sesso sia indispensabile alla esistenza delle nozze: “Se nel nostro ordinamento è compresa una norma che ha privato di rilevanza giuridica la diversità di sesso dei nubendi, ne segue che la giurisprudenza di questa Corte – secondo la quale la diversità di sesso dei nubendi è, unitamente alla manifestazione di volontà matrimoniale dagli stessi espressa in presenza dell’ufficiale dello stato civile celebrante, requisito minimo indispensabile per la stessa esistenza del matrimonio civile, come atto giuridicamente rilevante – non si dimostra più adeguata alla attuale realtà giuridica, essendo stata radicalmente superata la concezione secondo cui la diversità di sesso dei nubendi è presupposto indispensabile, per così dire naturalistico, della stessa esistenza del matrimonio”.