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Assemblea di condominio, chi può partecipare e sua videoregistrazione

Chiaro il Garante privacy: all'assemblea condominiale può partecipare anche soggetto diverso dal condòmino. L'assemblea può essere videoregistrata

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Vademecum Condominio Privacy

Ultimamente il Garante per la protezione dei dati personali, sulla scorta delle sempre più pressanti necessità di chiarezza e onde fornire la giusta linea guida in materia di privacy in condominio, ha organizzato un vademecum su privacy e trattamento dei dati in materia condominiale denominato, appunto, Il condominio e la privacy.
Una guida sintetica e completa che in poche battute informa con semplicità il lettore. In merito alla seduta assembleare il Garante privacy precisa che, in sede di assemblea, oltre ai condòmini o ai loro delegati, è possibile, in determinati ambiti, la presenza di soggetti diversi dai condòmini.

In determinati casi possono partecipare anche soggetti diversi dai condòmini. Si pensi, ad esempio, a tecnici o consulenti chiamati a relazionare su specifici lavori da svolgere ovvero alle ipotesi, normativamente previste, di presenza degli inquilini in relazione alla discussione di particolari questioni (ad esempio le spese del riscaldamento). Tali soggetti, qualora l’assemblea condominiale ne ritenga necessaria la presenza, possono rimanere solo per il tempo necessario a trattare lo specifico punto all’ordine del giorno per il quale è richiesta la consulenza.

Il Garante privacy, inoltre, risponde positivamente alla domanda: “E’ possibile videoregistrare l’assemblea di condominio?”
L’assemblea condominiale può essere videoregistrata, ma solo con il consenso informato di tutti i partecipanti.
La documentazione, su qualsiasi supporto, deve, ovviamente, essere conservata al riparo da accessi indebiti.