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Riforma del condominio : risparmio energetico, fondo lavori e sanzioni

Riforma del condominio: formazione degli amministratori di condominio, fondo per i lavori straordinari, risparmio energetico e sanzioni per violazioni al regolamento condominiale

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Appartamento in palazzo

Il Decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 145 che disciplina gli interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, e che corregge anche alcune disposizioni della riforma del condominio, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale 300, G.U. del 23 dicembre 2013) ed è ufficialmente in vigore dal 24 dicembre 2013.

Per quanto riguarda la riforma del condominio il DL 145 del 2013 interviene sul fondo per i lavori straordinari, sulla maggioranza per le opere di risparmio energetico, sul registro dell’anagrafe condominiale e sulle sanzioni relative al regolamento condominiale. Inoltre, attribuisce al ministero della Giustizia il compito di definire un regolamento relativo alla formazione degli amministratori.
In particolare, la riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, con l’articolo 1 comma 9 del DL 145 del 2013 è così integrata:

  • a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall’articolo 71-bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220;
  • b) all’articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, le parole «, per il contenimento del consumo energetico degli edifici» sono soppresse; (per gli interventi di risparmio energetico il quorum ora richiesto è pari a 1/3)
  • c) all’articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza» sono inserite le seguenti: «delle parti comuni dell’edificio»;
  • d) all’articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti»; (quindi non c’è più l’obbligo di avere un fondo di “pari importo”. L’unico obbligo è quello di avere in cassa il denaro occorrente alle scadenze del pagamento dell’impresa che esegue i lavori, decise dall’assemblea condominiale)
  • e) all’articolo 70 delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «spese ordinarie» sono aggiunte le seguenti: «L’irrogazione della sanzione è deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice» (cioè con con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà dei millesimi).