Sempre di attualità, purtroppo, il tema della violenza sulle donne. Di violenza sulle donne se ne è parlato anche qualche giorno fa ad Anzio, in occasione della rassegna Storie di donne 2016 inaugurata presso la splendida location dell’hotel Villa Eur a Roma il 25 novembre, giornata internazionale contro la Violenza femminile, e conclusasi l’8 dicembre. In occasione della riuscita manifestazione dedicata all’universo femminile e volta alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, è Antonello De Pierro, esperto giornalista e presidente dell’Italia dei Diritti, a richiamare l’attenzione sull’argomento, sottolineando come la legge stalking sia insufficiente. Si è ancora molto lontani dal poter affermare di aver circoscritto il problema: c’è urgente bisogno di nuove misure di prevenzione a integrazione della normativa vigente.
Con la prevenzione, prima ancora che con la repressione del reato consumato, si combatte lo stalking e il femminicidio: è questa la linea da sempre sostenuta da Antonello De Pierro.
“La produzione di norme — ha affermato Antonello De Pierro dal palco dell’incontro di chiusura ad Anzio dell’importante kermesse dedicata alla donna e organizzata dalla brillante Lisa Bernardini — atte a contrastare la violenza di genere ha conosciuto negli ultimi anni un’evoluzione certamente proficua, ma non basta. Sull’impulso dovuto in particolare allo sviluppo del dibattito mediatico e alla risposta indignata della pubblica opinione, che ha fatto maturare nel legislatore la consapevolezza di dover intervenire con determinazione sul fenomeno dilagante, il diritto positivo si è arricchito di una codificazione importante individuata nell’art. 612 bis del codice penale. E’ indubbiamente un grande passo avanti nel contrasto all’espansione fenomenica che promana quotidianamente dalle cronache giudiziarie, ma spesso è insufficiente a evitare i tragici epiloghi che vengono sottoposti alle nostre corde emozionali e generano spesso un senso di impotenza. Questo perché innanzitutto manca una matura percezione da parte di tante donne dell’imminente pericolo a cui sono esposte, e per insufficiente presa di coscienza dell’effettività della minaccia, e per un evidente stato di plagio che spesso le rende inerti. Ciò fa sì che poche volte si ricorre alla querela prevista dal disposto dell’art. 612 bis, anche perché non sempre le misure coercitive adottate sono efficaci ad allontanare il pericolo e spesso si teme un’esacerbazione della congiuntura violenta. E’ infatti ciò che in molti casi succede. La sfida è necessario che venga giocata sul terreno culturale e preventivo prima ancora che su quello sanzionatorio e repressivo, poiché spesso quando si giunge alla seconda ipotesi è già piuttosto tardi. In primo luogo la cultura maschilista che impera nel nostro Paese è in gran parte alla base delle incommensurabili violenze, non solo fisiche ma soprattutto psicologiche, che quotidianamente vengono messe in atto nei confronti delle donne, in particolare tra le mura domestiche, ma non di meno, cosa ancora più odiosa, sui luoghi di lavoro. Quando guardiamo alla vergognosa concezione del sesso femminile nella cultura islamica, non dimentichiamo che quella di molti uomini italiani non se ne discosta molto. La differenza e la fortuna, se così si può chiamare, per le donne del nostro Paese risiede nel fatto di vivere in uno stato laico e non in uno stato confessionale, cosa che ha portato a una significativa emancipazione del gentil sesso. La maturazione concettuale del processo emancipativo appartiene molto più alle donne, e nemmeno a tutte, mentre nella maggior parte degli uomini tale formulazione teoretica è soggetta a notevole compressione, che si imbatte in numerosi pregiudizi ostativi in fase estrinsecativa”.
“La cosiddetta legge introduttiva del reato di stalking – ha continuato il leader dell’Italia dei Diritti – ha prescritto giustamente notevoli misure afflittive per il persecutore ma ha tralasciato che nella stragrande maggioranza dei casi non ci si trova di fronte a un delinquente abituale, bensì a una persona che è in preda a una grande instabilità sotto il profilo psicologico ed esprime una manifestazione ossessiva di possesso, che spesso lo porterà a ignorare ogni provvedimento coercitivo e paradossalmente esporrà la vittima a maggiori pericoli. E’ questo il motivo per cui, a seguito di tanti femminicidi emerge che la vittima aveva più volte denunciato lo stalker e tale circostanza rende apodittiche l’assetto lacunoso del dettato dell’art. 612 bis. E’ qui che entra in gioco la prevenzione di cui parlavo e che il legislatore ha sorprendentemente ignorato. La superficialità con cui sono stati ignorati alcuni aspetti nodali del fenomeno è disarmante e ci fa comprendere l’incapacità e l’incompetenza di buona parte della nostra classe politica, impegnata spesso più nel dare risposte d’effetto di fronte all’indignazione dei corpi collettivi che nella risoluzione reale dei problemi. Fino a quando non sarà chiaro, a chi è chiamato a legiferare, l’aspetto psicologico del problema e che lo stalker deve essere affidato al supporto fornito da un team di esperti, continueremo ad assistere alla lugubre contabilità degli omicidi di genere e all’inflazione di dolorosi e angoscianti, quanto necessari processi, che potevano essere evitati. E il non aver promulgato legislativamente in funzione preventiva, e pertanto deflattiva, non potrà esimere chi è chiamato dai cittadini all’espletamento di questa basilare attribuzione funzionale dal peso di una responsabilità politica di fronte alla consumazione di tanti delitti che probabilmente potevano essere evitati. Il nostro auspicio si indirizza nella speranza di una correzione di rotta in tale senso. Prima ancora che una questione giuridica rappresenta un’espressione di civiltà e di buon senso”.