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BONUS RISTRUTTURAZIONI, detrazione ristrutturazioni edilizie

Prorogate fino al 31 dicembre 2017 le agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ossia la detrazione irpef del 50% su una spesa massima di 96.000 euro

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Detrazione fiscale 50%
Detrazione fiscale 50%

DETRAZIONE IRPEF 50% PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE – La Legge di bilancio 2017 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 le agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ossia la possibilità di usufruire della detrazione irpef potenziata al 50% su una spesa massima di 96.000 euro per ogni unità immobiliare.
Tale detrazione è applicabile agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, cioè di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, riguardanti singoli appartamenti e parti comuni di edifici residenziali.
I lavori di manutenzione ordinaria, invece, sono agevolati solo se riguardano le parti comuni condominiali oppure fanno parte di una più ampia ristrutturazione di singoli appartamenti.

L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, sulla base del criterio di cassa, e va ripartita tra tutti i soggetti che hanno diritto alla detrazione. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui è stata sostenuta la spesa.

I beneficiari della DETRAZIONE IRPEF 50% PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Chi sono i beneficiari della DETRAZIONE IRPEF del 50% PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE? Hanno diritto alla detrazione del 50% delle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti che sono assoggettati all’Irpef, imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o non residenti nel territorio dello Stato.

La detrazione spetta ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali di godimento sugli immobili oggetto dei lavori e che ne sostengano le spese.
In particolare possono usufruire della detrazione: 1) proprietari o nudi proprietari; 2) titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie); 3) locatari e comodatari; 4) soci di cooperative divise e indivise; 5) imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce; 6) soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, imprese familiari), alle stesse condizioni degli imprenditori individuali.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione. L’art. 5 del Tuir definisce familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Da sottolineare che l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 20/2011 ha stabilito che nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati a un solo comproprietario ma le spese di ristrutturazione siano state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa sostenuta da quest’ultimo.