Quali sono gli interventi ammessi alle agevolazioni fiscali della detrazione IRPEF 50% per la ristrutturazione edilizia?
ALL’AGEVOLAZIONE FISCALE DELLA DETRAZIONE IRPEF 50% PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sia su singole abitazioni che su parti comuni di edifici residenziali (condomini). Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi solo su parti comuni di edifici residenziali, cioè solo per i condomini.
DETRAZIONE IRPEF 50% per l’abbattimento delle barriere architettoniche e favorire la mobilità dei portatori di handicap grave!
Sono agevolati, infatti, anche gli interventi aventi lo scopo di: eliminare le barriere architettoniche; favorire la mobilità dei portatori di handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992; prevenire atti penalmente illeciti da parte di terzi, quali furto, aggressione, sequestro di persona; cablare gli edifici; contenere l’inquinamento acustico; conseguire risparmi energetici; realizzare autorimesse o posti auto (compreso l’acquisto di posti auto o box pertinenziali già costruiti); bonificare dall’amianto; evitare gli infortuni domestici; adottare misure di sicurezza antisismica e statica degli edifici.
DETRAZIONE IRPEF per gli interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche
Per quanto riguarda gli interventi aventi quale scopo l’adozione di misure antisismiche bisogna fare un discorso a parte. Fino al 31 dicembre 2016 per questi interventi, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 4 agosto 2013, spettava una detrazione maggiorata al 65%, da calcolare su una spesa massima di 96.000 euro per unità immobiliare, da ripartire in dieci quote annuali. Gli interventi dovevano riguardare costruzioni adibite ad abitazioni principali o ad attività produttive (unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali), situate nelle zone 1 e 2, quelle con la più alta sismicità, identificate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. La legge di Bilancio 2017, apportando delle modifiche, ha stabilito una detrazione al 50% valida per un quinquennio, da ripartire in cinque quote annuali, fino al 31 dicembre del 2021, estesa anche alle unità immobiliari situate nella zona 3. Inoltre, tale legge ha previsto: una detrazione pari al 70%, se gli interventi effettuati riducono il rischio sismico in modo tale da determinare il passaggio alla classe di rischio inferiore; una detrazione pari all’80% se il passaggio è di due classi. Infine, se gli interventi antisismici riguardano parti comuni di edifici condominiali il passaggio di una classe di rischio inferiore comporta una detrazione del 75%, il passaggio di due classi di rischio inferiore comporta una detrazione dell’85%.
DETRAZIONE IRPEF 50% quali sono le spese che si possono detrarre?
Le spese da considerare ai fini della detrazione sono: le spese per l’esecuzione dei lavori; le spese di progettazione e le altre prestazioni professionali connesse; le spese per prestazioni professionali comunque richieste dall’intervento; le spese per l’acquisto dei materiali; il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; le spese per l’effettuazione di verifiche e sopralluoghi; l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni; le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori; gli oneri di urbanizzazione; le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71); gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati.detrazioni