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Attestato di Prestazione Energetica (APE): locazione e compravendita

Chi vuole vendere, trasferire a titolo gratuito o locare un determinato immobile, deve procurarsi l'Attestato di Prestazione Energetica (APE)

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Contratti di compravendita e contratti di locazione: l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE), che ha consegnato all’oblio il vecchio Attestato di Certificazione Energetica, è il documento, previsto dall’articolo 6 del Decreto legislativo n. 192 del 2005 e successive modificazioni (Decreto legge n. 145/2013, Legge n. 9/2014), che il proprietario che vuole vendere, trasferire a titolo gratuito o locare un determinato immobile, deve procurarsi e rendere disponibile alla controparte e agli uffici competenti.

L’attestato di prestazione energetica è un documento prodotto e rilasciato da un tecnico abilitato, contenente i dati che attestano la cosiddetta efficienza energetica di un appartamento, un locale commerciale o un capannone industriale, ossia, in parole povere, quanto consuma sotto il profilo energetico quel determinato immobile. Il costo di tale attestato non è per nulla trascurabile: può variare, a seconda della dimensione dell’edificio, da 200 euro a 1.000 euro circa.

Non è possibile esimersi dal sottolineare che nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione, deve essere inserita un’apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine all’attestazione della prestazione energetica degli edifici. Bisogna ricordare che una copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere sempre allegata al contratto, salvo nei casi di locazione di singole unità immobiliari.

Se nel contratto di compravendita non viene riportata la clausola suddetta o non viene allegato l’attestato di prestazione energetica, i contraenti sono soggetti al pagamento, in solido e in parti uguali, di una sanzione amministrativa che può variare da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 18.000 euro.

Se nel contratto di locazione (non riguardante singole unità immobiliari e superiore a 30 giorni di durata), mancano l’indicazione della clausola o l’allegazione dell’attestato, la sanzione per i contraenti è uguale a quella prevista per il contratto di compravendita.

Se nel contratto di locazione relativo a una singola unità immobiliare, non viene indicata la clausola in cui il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni necessarie e la documentazione riguardante l’attestato di prestazione energetica, è prevista una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 1.000 euro e un massimo di 4.000 euro. L’importo della sanzione è dimezzato se il contratto di locazione prevede una durata non superiore a tre anni.

L’Agenzia delle Entrate rilevati i contratti non in regola li segnala al Ministero dello sviluppo economico, che ha la titolarità nell’accertare le violazioni commesse e irrogare le sanzioni.

Non possiamo non sottolineare, infine, che entro quarantacinque giorni dall’eventuale pagamento della sanzione, i soggetti che hanno commesso la violazione devono presentare al Ministero dello sviluppo economico la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica.