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Elezioni 2019 all’ Università degli Studi di Firenze

Elezioni telematiche dei rappresentanti degli studenti per il biennio 2019 - 2021 all’ Università degli Studi di Firenze

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Università degli Studi di Firenze
Università degli Studi di Firenze

9 e 10 aprile 2019 appuntamento con le elezioni dei rappresentanti degli studenti per il biennio 2019 – 2021 all’ Università degli Studi di Firenze.
Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica secondo quanto previsto dal Regolamento per le elezioni studentesche dell’ Università degli Studi di Firenze.
Il 9 e 10 aprile 2019 si voterà per il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Nucleo di Valutazione, il Consigli di Dipartimento, il Comitato per lo Sport Universitario di Firenze, il Consiglio Territoriale degli Studenti di Firenze dell’Azienda Regionale per il D.S.U. Toscana.
L’Ufficio Elettorale dell’ Università degli Studi di Firenze è costituito presso l’Unità di Processo Affari Generali ed è preposto al coordinamento delle operazioni elettorali.

Elezioni agli Organi centrali e ai Consigli di Dipartimento dell’ Università degli Studi di Firenze

L’elettorato attivo spetta a tutti gli studenti che risultino regolarmente iscritti per l’anno accademico 2018 / 2019 all’ Università degli Studi di Firenze.
Sono eleggibili gli studenti iscritti ai Corsi di studio per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, che risultino iscritti ai Corsi di laurea, ai Corsi di laurea magistrale, ai Corsi di specializzazione e ai Corsi di dottorato di ricerca alla data di scadenza di presentazione delle liste dei candidati.
Agli studenti iscritti ai Master di I e II livello spetta solo l’elettorato attivo.

Elezioni al Consiglio Territoriale dell’Azienda Regionale per il D.S.U. Toscana

L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea specialistica / magistrale, di Specializzazione e Dottorato di Ricerca; spetta, inoltre, agli studenti iscritti all’Istituto Superiore delle Industrie Artistiche di Firenze (ISIA), all’Accademia di Belle Arti di Firenze, al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, all’Opificio delle Pietre Dure, alla Scuola di Musica di Fiesole, all’Accademia di Arte Moda e Design, alla Libera Accademia di Belle Arti; sono esclusi gli studenti delle Scuole di Specializzazione dell’Area Medica e gli studenti iscritti ai Master universitari.

Le altre elezioni

Le elezioni sono indette dal Presidente di ciascuna Scuola, sulla base del decreto rettorale di indizione (pdf) e del Regolamento per le elezioni studentesche (pdf).

Consigli di Scuola
Hanno diritto al voto tutti gli studenti regolarmente iscritti nell’a.a. 2018/2019 ai Corsi di studio coordinati da ciascuna Scuola.

Consigli di Corso di studio
Hanno diritto al voto gli studenti che risultino regolarmente iscritti per l’a.a. 2018/2019 ai Corsi coordinati da ciascun Consiglio di Corso di studio.
Sono eleggibili gli studenti che risultino regolarmente iscritti ai Corsi di studio per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso.

Consigli delle Scuole di Specializzazione
Le elezioni sono indette dal Coordinatore di ciascuna Scuola di Specializzazione.

Estratto dal Regolamento per le elezioni studentesche

Articolo 5 – sistema elettorale
1. Salvo quanto previsto nei commi 3 e 4, le elezioni si svolgono con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti. Ai fini dell’assegnazione dei seggi si applica il metodo d’Hondt, in base al quale le cifre elettorali di ciascuna lista sono divise successivamente per 1, 2, 3, 4… fino alla concorrenza del numero totale di seggi da assegnare; i seggi sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente dei quozienti così ottenuti.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione e nel Nucleo di valutazione, ai fini dell’assegnazione dei seggi le cifre elettorali di ciascuna lista sono divise per 1,4 e 3; i seggi sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente dei due quozienti così ottenuti.
3. Per i Consigli di Corso di studio con un numero di studenti iscritti fino a cento, tutti gli iscritti sono eleggibili; sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
4. La previsione di cui al comma 3 trova applicazione anche per i Consigli di corso di studio con un numero di iscritti superiore a cento qualora non risulti presentata ovvero non risulti ammessa alcuna lista di candidati.

Articolo 7 – schede elettorali elettroniche
1. Le schede elettorali sono predisposte dall’Ufficio elettorale e verificate dalla Commissione Elettorale Centrale all’interno del sistema di votazione elettronico d’Ateneo.
2. Sulla scheda compare, in corrispondenza con ciascuna sigla, l’elenco dei candidati presentati.
3. Per i Consigli di Corso di studio fino a cento studenti iscritti, per i quali elettorato attivo e passivo coincidono, gli studenti che abbiano dichiarato la loro disponibilità compaiono sulla scheda, in ordine alfabetico, prima degli altri. Le disponibilità sono raccolte dall’Ufficio elettorale secondo modalità da esso individuate, col parere vincolante della Commissione Elettorale Centrale, e pubblicate sul sito web dell’Ateneo.
4. Alle liste ammesse viene automaticamente assegnato un numero d’ordine stabilito mediante sorteggio effettuato dal sistema di votazione elettronico d’Ateneo.
5. L’elenco delle liste ammesse e l’esito dei sorteggi sono pubblicati a cura dell’Ufficio elettorale sul sito web dell’Ateneo, nonché trasmessi ai Dipartimenti e alle Scuole per la pubblicazione sui loro siti.

Articolo 8 – numero dei rappresentanti da eleggere nei Consigli di Corso di studio
1. Il numero di rappresentanti da eleggere nei Consigli di Corso di studio è pari a tre se gli studenti iscritti al Corso sono fino a duecento; a cinque se gli studenti iscritti sono fino a seicento; a sette se sono oltre i seicento.

Articolo 12 – seggi elettorali
1. I seggi elettorali sono costituiti con apposito decreto del Rettore.
2. Ciascun seggio è composto dal presidente e da due componenti facenti parte del personale dell’Ateneo. Due dei tre componenti del seggio devono essere sempre presenti.
3. All’avvio di ciascuna giornata di votazione, all’ora indicata dal decreto rettorale di indizione delle elezioni, il presidente del seggio, alla presenza degli altri componenti, procede in via informatica all’apertura del seggio e all’attivazione delle singole postazioni.
4. Alla chiusura dei seggi, al termine di ciascuna giornata di votazioni, il presidente del seggio, alla presenza degli altri componenti, interrompe l’operatività delle singole postazioni e successivamente procede alla chiusura del seggio.

Articolo 13 – operazioni di voto
1. Ogni elettore si fa identificare consegnando ad un componente del seggio un documento di riconoscimento, incluso il libretto-tessera universitario.
2. Verificata l’iscrizione dell’elettore nel registro degli aventi diritto al voto, il presidente del seggio o un suo componente gli consegnano apposito token assegnandolo altresì alla postazione di voto individuata dal sistema di voto.
3. L’elettore si reca nella postazione di voto assegnata e vota previo log in compiuto utilizzando il proprio token. L’elettore apre via via le schede offerte dal sistema in relazione alla propria iscrizione, le compila e invia il voto espresso. Le schede non compilate o inviate senza espressione di voto sono considerate bianche. All’elettore è offerta la possibilità di rifiutare singole schede.
4. Dopo tre tentativi di log in falliti, il sistema considera nulle le schede disponibili all’elettore. Nel caso in cui un elettore non concluda le operazioni di voto nella postazione assegnata entro il tempo predefinito, il sistema acquisisce le schede effettivamente votate e considera bianche quelle non votate. Lo stesso accade nel caso in cui l’elettore abbandoni la postazione di voto senza cliccare “invia voti”.
5. Finito di votare, l’elettore lascia la postazione e ritira il proprio documento di riconoscimento.
6. La validità temporale massima del token è stabilita dall’Ufficio elettorale, sentito il parere vincolante della Commissione Elettorale Centrale. In casi eccezionali il presidente può assegnare una validità temporale superiore al momento della consegna del token all’elettore.

Articolo 14 – modalità di voto
1. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.
2. Il voto è espresso secondo modalità elettroniche in appositi seggi informatizzati in base alle disposizioni dell’articolo 13 del presente regolamento. Ciascun elettore può votare in qualsiasi seggio.
3. Sono previste schede distinte per l’elezione di ciascuno degli organi centrali dell’Ateneo, per i Consigli delle Scuole e per i Consigli di Corso di studio.
4. Per ciascuna elezione si può esprimere un solo voto di lista ed un solo voto di preferenza per un candidato appartenente alla lista votata; nei casi previsti dall’articolo 5, commi 3 e 4, del presente regolamento, il voto si esprime indicando sulla scheda il nominativo prescelto.